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Sez. 3, Sentenza n. 27519 del 30/12/2014 (Rv. 633940 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE | Mutamento del rito da ordinario a speciale - Rimessione in termini rispetto a preclusioni già maturate - Esclusione - Atti compiuti prima del mutamento del rito - Valutazione secondo le regole del rito ordinario - Necessità - Sussistenza - Domande riconvenzionali proposte anteriormente al mutamento di rito con accettazione del contraddittorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633940-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario, ma, sul piano formale, gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario, sicché sono ammissibili le domande di ripetizione di somme asseritamente pagate in esubero a titolo di canone di locazione e di restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, perché proposte prima del mutamento del rito ex art. 426 cod. proc. civ., ove vi sia stata accettazione del contraddittorio sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)