Sez. 3, Sentenza n. 10335 del 17/05/2005 (Rv. 582323 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Introduzione del giudizio principale con il rito ordinario - Cambiamento del rito o rimessione al giudice competente e riassunzione con il rito speciale - Istanza di fissazione di nuova udienza in relazione alla riconvenzionale - Riconvenzionale già proposta prima del cambiamento o della rimessione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Riconvenzionale proposta dopo il cambiamento o la rimessione - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
In tema di formalità di proposizione della domanda riconvenzionale nelle controversie soggette al rito del lavoro o alle quali tale rito si estenda, qualora la controversia principale sia stata erroneamente introdotta con il rito ordinario e venga disposto il cambiamento del rito ed il passaggio al rito speciale dallo stesso giudice adito oppure, per il caso di incompetenza di questi, le parti vengano rimesse avanti al giudice competente e la causa venga riassunta con le forme del rito speciale, il mantenimento della domanda riconvenzionale, già proposta anteriormente al cambiamento del rito o alla detta rimessione, non esige da parte del convenuto l'istanza di fissazione della nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 418 cod. proc. civ. Tale istanza, viceversa, è necessaria allorquando la proposizione della riconvenzionale avvenga dopo il cambiamento del rito disposto dal giudice adito con il rito ordinario ovvero nella fase di riassunzione, a seguito della declinatoria della competenza da parte di quel giudice, in quanto soltanto in questo caso ricorre l'esigenza cui è funzionale la previsione dell'obbligo di formulare l'istanza, cioè quella di garantire l'utile svolgimento del contraddittorio sulla riconvenzionale in ragione del regime delle preclusioni proprio del rito speciale, contraddittorio che nell'altra ipotesi invece ha già avuto corso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)