Sez. 2, Sentenza n. 6194 del 16/03/2011 (Rv. 617097 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Violazione prevista dagli artt. 2250 e 2627 (nel testo anteriore alla novella recata dal d.lgs. n. 61 del 2002) cod. civ. - Società di capitali - Omessa indicazione del capitale sociale negli atti e nella corrispondenza - Utilizzo dei moduli incompleti per una pluralità di operazioni - Cumulo materiale - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
La violazione amministrativa consistente nell'omessa indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali, dell'ammontare del capitale sociale effettivamente versato, prevista dagli artt. 2250, secondo comma, e 2627 (nel testo anteriore alla novella recata dal d.lgs. n. 61 del 2002) cod. civ., tutela l'esigenza, (derivante da obblighi comunitari) di mettere in condizione i clienti di conoscere la consistenza patrimoniale della società, sicché l'illecito si consuma non già nella predisposizione unitaria e generalizzata di stampati e atti per una serie indeterminata di contrattazioni, bensì ogni qual volta, per una operazione commerciale, i singoli stampati ed atti vengano utilizzati senza le indicazioni anzidette. Ne consegue che, in tali ipotesi, non è applicabile né l'art. 8 della L. 689 del 1981, in quanto relativo alla diversa fattispecie del concorso formale, eterogeneo od omogeneo, che postula l'unicità dell'azione o omissione produttiva di una pluralità di violazioni, né l'istituto della continuazione, previsto soltanto per gli illeciti previdenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2250, Cod. Civ. art. 2627, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)