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Sez. L, Sentenza n. 24655 del 06/10/2008 (Rv. 605053 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni - Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Incidenza dell'art. 6 del d.lgs. n. 758 del 1994 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605053-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime - non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l'art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte Cost., n. 421 del 1987). Né la regola dell'applicabilità del cumulo materiale muta per effetto dell'art. 6 del d.lgs. n. 758 del 1994, disposizione che, sanzionando la violazione dell'obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioè che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all'insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravità per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)