Sez. L, Sentenza n. 12940 del 20/12/1997 (Rv. 511113 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Deduzione di causa petendi fondata su circostanze non prospettate in precedenza - Domanda nuova - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Si ha domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella specie, vertendosi in ipotesi di sostituzione di un medico nell'attività ambulatoriale, l'iniziale domanda aveva ad oggetto la differenza tra il compenso ricevuto per la sostituzione e quello, di L. 30.000 a giornata, pattuito col sostituto, mentre la domanda formulata successivamente traeva fondamento dall'art. 32 d.P.R. 13 agosto 1981 n. 46 prevedente che il sostituto ha diritto alle somme erogate dalla USL, ed aveva perciò ad oggetto la differenza tra il compenso ivi previsto e la somma percepita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345, DPR 13/08/1981 num. 46 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)