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Sez. L, Sentenza n. 1506 del 11/02/1995 (Rv. 490376 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Deduzione di una causa petendi fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza - Domanda nuova - Configurabilità - Effetti.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490376-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro - nel quale, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), non è invece ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della "causa petendi" o del "petitum" - sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)