Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13287 del 16/06/2011 (Rv. 618357 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | In genere.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)