Sez. 6, Sentenza n. 1434 del 01/04/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 205658 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di fuga - Nozione - Attività in atto diretta all'allontanamento - Necessità - Esclusione - Giudizio prognostico tratto da elementi di fatto - Sufficienza.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Per quanto riguarda la sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'emissione e della valutazione in sede di riesame del pericolo di fuga, esso non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), ma è sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto e eliminato con tardivi interventi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)