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Sez. 2, Sentenza n. 200 del 23/01/1997 Cc. (dep. 13/02/1997) Rv. 207132 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Desumibilità dall'entità della pena irrogabile all'esito del giudizio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207132-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Non può desumersi il pericolo di fuga, idoneo ad integrare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., da una valutazione prognostica dell'entità della pena irrogabile all'esito del giudizio; il pericolo rilevante ai fini cautelari, infatti, è solo quello concreto, ancorato cioè a precisi fatti ed accadimenti materiali che facciano desumere la ragionevole probabilità che la fuga su verifichi, e tali presupposti non possono essere logicamente ricollegati ad un evento futuro ancorché ritenuto altamente probabile (la condanna) ed incerto (l'entità della pena inflitta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)