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Sez. 1, Sentenza n. 26318 del 11/12/2006 (Rv. 593444 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Devoluzione delle relative controversie ad un collegio di probiviri - Consenso del socio - Necessità - Mancanza - Competenza arbitrale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inefficacia della clausola - Limiti - Valore interno della decisione del collegio - Impugnabilità ex art. 2527 cod. civ.
Stato
decisa il 2006-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593444-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

In tema di esclusione del socio da una società cooperativa, la clausola staturaria che devolve ad un collegio di probiviri nominato dall'assemblea la risoluzione delle controversie che insorgano tra il socio e la società, senza richiedere l'unanimità o almeno il voto favorevole di detto socio, è inidonea a radicare una competenza arbitrale, per contrasto con il principio inderogabile secondo cui l'attribuzione agli arbitri, siano essi rituali o irrituali, del potere di definire la controversia postula necessariamente, a tutela del requisito dell'imparzialità, che la loro designazione abbia luogo con il contributo di entrambe le parti, dalle quali soltanto essi traggono la loro legittimazione. Tale invalidità non comporta peraltro la totale inefficacia della clausola, la quale conserva la propria operatività sul piano endosocietario, nel senso che all'intervento del collegio viene attribuito il valore di un atto volto a prevenire la lite, che completa il procedimento di esclusione, ed è quindi soggetto all'impugnazione prevista dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)