Sez. 1, Sentenza n. 17245 del 05/12/2002 (Rv. 558979 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Delibera di esclusione - Devoluzione al collegio dei probiviri - Conseguente improponibilità del ricorso ex art. 2527 all'autorità giudiziaria - Condizioni e limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
In tema di esclusione del socio da una società cooperativa, ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere al collegio di probiviri, va distinta l'ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la decisione delle controversie tra soci (ovvero tra questi ultimi e la società) da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno alla società stessa, con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate da altri organi sociali. Nella prima ipotesi, la delibera di esclusione non è direttamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, impugnabili essendo le sole determinazioni del collegio dei probiviri, destinate, per l'effetto, ad assumere il valore di decisioni arbitrali assoggettate, a seconda dei casi, al regime del lodo rituale ovvero irrituale; nella seconda, avendo l'attività dell'organo di controllo carattere meramente endosocietario, le sue deliberazioni hanno il solo effetto di rendere definitive (e, come tali, impugnabili) quelle adottate dagli altri organi societari, senza precludere in alcun modo il ricorso all'autorità giudiziaria, essendo il collegio dei probiviri - a differenza di quello arbitrale - chiamato non a decidere di una controversia, ma a prevenirla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)