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Sez. 2, Sentenza n. 91 del 13/01/1976 (Rv. 378714 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - DETERMINAZIONE DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - INDAGINE SUI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO I CONTRAENTI A NEGOZIARE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378714-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - DETERMINAZIONE DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - INDAGINE SUI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO I CONTRAENTI A NEGOZIARE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di interpretazione del contratto, compito del giudice del merito e quello di determinare la comune intenzione delle parti, come trasfusa nel contratto stesso, e, pertanto, l'indagine sui motivi o sulle cause che hanno indotto i contraenti a negoziare, ma che non sono esternate in clausole del negozio, potra essere rilevante, ove tali motivi o cause abbiano dato luogo a comportamenti esteriori, solo al fine di trarne elementi utili per l'individuazione di detta comune intenzione, secondo il criterio ermeneutico sussidiario di cui all'art 1362 secondo comma cod civ, ma non al fine di accertare una volonta non risultante dal contratto. (V 2414/73, mass n 365798).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)