Sez. 1, Sentenza n. 2414 del 24/09/1973 (Rv. 365798 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - DI COSE IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO - INTERPRETAZIONE LETTERALE - SUPERAMENTO - LEGITTIMITA - INDICAZIONE DEI CONFINI - COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - DI COSE IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO - INTERPRETAZIONE LETTERALE - SUPERAMENTO - LEGITTIMITA - INDICAZIONE DEI CONFINI - COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA.*
Poiche a norma dell'art 1362 del codice civile nell'interpretare il contratto si deve accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti, al di la del senso letterale delle parole usate, e possibile determinare l'oggetto di un negozio di trasferimento immobiliare in base ad elementi diversi dalle espressioni letterali (nella specie, in base alla indicazione dei confini ed al comportamento delle parti successivo al contratto), al fine di stabilire se un determinato immobile sia stato o meno compreso nel trasferimento. In tale ipotesi, l'indagine e diretta alla individuazione della precisa volonta delle parti e non a supplire alla Mancanza della Forma scritta relativamente al bene non espressamente menzionato nell'atto. (V 2239/70, mass n 348389; 3000/69, mass n 342888; 2588/69, mass n (V 342183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)