Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 16/06/1966 (Rv. 323078 - 01)
DONAZIONE - IN GENERE - MORTIS CAUSA E DONAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE DELLA PREMORIENZA DEL DONANTE - DIFFERENZE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA.*
DONAZIONE - IN GENERE - MORTIS CAUSA E DONAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE DELLA PREMORIENZA DEL DONANTE - DIFFERENZE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA.*
L'elemento che caratterizza la donazione con la clausola si praemoriar e che la differenza, rendendola ammissibile, dalla donazione mortis causa e dal patto successorio, vietati dalla legge, e dato dalla funzione che assume, nella prospettiva delle parti, l'evento della morte del donante, dal fatto cioe che tale evento non e considerato od elevato dalle parti a causa dell'attribuzione, sicche, prima del suo verificarsi, il negozio non debba produrre alcun effetto, bensi come evento condizionante la produzione degli effetti definitivi propri del negozio, senza escludere la produzione di effetti limitati o prodromici, peculiari al contratto sottoposto a condizione sospensiva, consistenti nella aspettativa, tutelata dalla legge -art.1356 cod. civ.-, dell'acquisto del diritto. Pertanto, al fine di stabilire se le parti intesero porre in essere una donazione inter vivos, coi requisiti richiesti per la sua validita, ovvero un, attribuzione patrimoniale gratuita, di altra natura, eventualmente non consentita dalla legge, occorre procedere, in relazione a ciascun caso concreto, alla ricerca e alla identificazione della volonta delle parti, in applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dalla legge per la interpretazione dei contratti e in particolare del criterio dell'interpretazione complessiva, che postula l'esame delle varie clausole dell'atto onde interpretarle le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal loro complesso, e facendo, inoltre, applicazione dell'altro principio, secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto, dedotto in giudizio, non dipende dal significato letterale delle parole o dal nomen juris attribuitogli dalle parti, ma dal suo concreto contenuto e dalla comune intenzione delle parti. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 1356, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)