Sez. 1, Sentenza n. 4053 del 24/04/1987 (Rv. 452837 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE - ATTRIBUZIONE UNILATERALE AD UN SOGGETTO DI UN PROPRIO DIRITTO - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DALLA DATA DELLA MORTE DEL DISPONENTE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE - ATTRIBUZIONE UNILATERALE AD UN SOGGETTO DI UN PROPRIO DIRITTO - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DALLA DATA DELLA MORTE DEL DISPONENTE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Il negozio col quale un soggetto dispone, in vita, di un proprio diritto (nella specie, il godimento - qualificato, nell'atto, come comodato - di un appartamento), attribuendolo unilateralmente ad altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione mortis causa ed è valido solo se perfezionato con l'osservanza dei requisiti di Forma previsti dalla legge; se l'attribuzione è invece frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo a norma dell'art. 458 cod. civ. (nella specie il negozio è stato ritenuto nullo in quanto il documento contenente la disposizione unilaterale non aveva la Forma prescritta per i testamenti olografi). (V 4827/83, mass n 429716; (V 2623/82, mass n 420478; (V 2228/79, mass n 398568; (V 1547/66, mass n 323078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 605, Cod. Civ. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)