diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5636 del 22/09/1983 (Rv. 430585 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESPROPRIAZIONI - CONCORSO DI DUE ENTI NELLA ESECUZIONE DELL'OPERA - PAGAMENTO ALL'AVENTE DIRITTO DELLE INDENNITÀ RELATIVE ALLE ESPROPRIAZIONI ALL'UOPO NECESSARIE - ENTE OBBLIGATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430585-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESPROPRIAZIONI - CONCORSO DI DUE ENTI NELLA ESECUZIONE DELL'OPERA - PAGAMENTO ALL'AVENTE DIRITTO DELLE INDENNITÀ RELATIVE ALLE ESPROPRIAZIONI ALL'UOPO NECESSARIE - ENTE OBBLIGATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nell'ipotesi di concorso di due enti nell'esecuzione di un'opera pubblica, obbligato, nei confronti dell'avente diritto, al pagamento delle indennità relative alle espropriazioni all'uopo necessarie è, di regola, quello a favore del quale è pronunziato il decreto di espropriazione, le cui risultanze possono essere disattese quando si accerti che sia stato l'altro ente, in forza di legge o di atto amministrativo, ad assumere direttamente la posizione di autore dell'opera pubblica e di parte nei connessi procedimenti espropriativi, sicché la pronunzia di detto decreto in favore dello ente che in definitiva beneficia dell'opera stessa serva solo a realizzare la condizione formale per l'acquisizione di questa al suo Demanio o patrimonio. (V 2007/81, mass n 412717; (V 1755/76, mass n 380527).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)