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Sez. 2, Sentenza n. 896 del 11/04/1969 Ud. (dep. 02/12/1969) Rv. 113313 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE -DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE -POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI -FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113313-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE -DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE -POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI -FATTISPECIE.*

Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti (che e diretto a valutare la personalita del colpevole e la vera entita del fatto, al fine di un piu esatto adeguamento della pena) e affidato al potere discrezionale del giudice, e se risulta fondato su ragioni rispondenti ad esatti criteri giuridici e sottratto al Sindacato di legittimita della suprema Corte di Cassazione. Pertanto, non e censurabile l'apprezzamento del giudice di merito il quale, nel formulare tale giudizio, abbia preso in considerazione soltanto una precedente condanna riportata dall'imputato, per desumerne, nella complessiva valutazione della sua personalita, un dato ad esso sfavorevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)