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Sez. 4, Sentenza n. 6751 del 27/05/1981 Ud. (dep. 07/07/1981) Rv. 149691 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149691-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora i giudici di merito con motivazione implicita giustifichino il rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, ritenendo congrua la pena inflitta con espresso riferimento alla gravità della colpa e al grave allarme sociale della categoria dei delitti contro la persona commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, la loro decisione è sottratta al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. (V. Sostanzialmente mass. N. 145250, anno 1980; mass. N. 139292, anno 1978; più specificamente mass. N. 104417, anno 1967; mass. N. 113313, anno 1969; mass. N. 135626, anno 1977; mass. N. 135690, anno 1977 e massime ivi citate; mass. N. 139292, anno 1978; mass. N. 141079, anno 1979; mass. N., 143025, anno 1979; sulla sufficienza del giudizio in ordine al mero richiamo della gravità del fatto: mass. N. 147485, anno 1981 ed ivi giurisprudenza; sulla discrezionalità del giudice di merito, sottratta al Sindacato della Corte di Cassazione mass. N. 146542, anno 1980, ed ivi giurisprudenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)