Sez. 1 - , Ordinanza n. 6909 del 20/03/2018 (Rv. 648108 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Termine per la domanda giudiziale ex art. 46 del capitolato generale n. 1063 del 1962 - Decorrenza dalla notificazione a mezzo pubblico ufficiale del provvedimento definitivo della controversia in sede amministrativa - Necessità - Mera comunicazione dell’atto - Equivalenza - Esclusione - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di appalto pubblico, l'art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, nel prevedere che la domanda giudiziale proposta dall'appaltatore deve essere promossa nel termine di 60 giorni da quello in cui fu "notificato" il provvedimento dell'amministrazione con il quale venne risolta la controversia in sede amministrativa, ai sensi del precedente art. 42, richiede non una qualsiasi comunicazione dell'atto (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell'atto stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte d'appello che aveva ritenuta tardiva la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'appaltatore dopo che erano decorsi sessanta giorni dalla comunicazione, effettuata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, del provvedimento dell'Amministrazione di rigetto delle riserve apposte).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)