Sez. 1, Sentenza n. 3647 del 13/02/2009 (Rv. 606639 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Termine per l'istanza di arbitrato ex art. 46 del capitolato generale - Decorrenza dalla notificazione "tecnica" del provvedimento definitivo della controversia in sede amministrativa - Necessità - Da qualsiasi equivalente comunicazione - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, nel prevedere che l'istanza di arbitrato deve essere notificata nel termine di 60 giorni da quello in cui fu "notificato" il provvedimento dell'amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa, ai sensi del precedente art. 42, richiede non una qualsiasi comunicazione dell'atto (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo del pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell'atto stesso.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)