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Sez. U, Sentenza n. 33541 del 11/07/2001 Cc. (dep. 11/09/2001) Rv. 219395 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Decreto di rinvio a giudizio intervenuto prima della scadenza del termine prorogato - Interesse dell'imputato alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di proroga - Persistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219395-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

Una volta impugnato il provvedimento di proroga della custodia cautelare, l'imputato detenuto conserva interesse a farne valere l'illegittimità nel procedimento di impugnazione anche quando, prima della scadenza del termine prorogato, sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio - a seguito del quale divengono operanti ulteriori, autonomi e diversi termini di custodia - giacché l'eventuale accoglimento delle ragioni di gravame, comportando la cessazione di efficacia della misura custodiale, ne determinerebbe la scarcerazione, ora per allora. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 305 cod. proc. pen., che disciplina la proroga della custodia cautelare, debba essere letta in stretto collegamento con quella di cui all'art. 303 dello stesso codice, alla stregua della quale l'attivazione dei termini della fase successiva presuppone che non siano già decorsi quelli della fase precedente e che, perciò, l'indagato non abbia conseguito il diritto alla scarcerazione automatica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)