Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206169 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Persistenza dell'interesse fino al momento della decisione - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'interesse che l'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve persistere fino al momento della decisione. (Nella fattispecie, relativa all'impugnazione di un provvedimento "de libertate" emesso dal giudice d'appello, la Corte ha ritenuto che fosse venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione in quanto, nelle more del ricorso, era divenuta esecutiva la condanna alla pena detentiva inflitta in secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)