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Sez. L, Sentenza n. 903 del 29/01/1992 (Rv. 475470 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di regresso dell'INAIL nei confronti dei responsabili - Termine di decadenza ex art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Esclusione - Termine di prescrizione ex art. 112, quinto comma, stesso D.P.R. - Operatività - Decorrenza - Interruzione secondo le norme di diritto comune - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475470-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore

In ipotesi di infortunio sul lavoro, in relazione al quale sia stato instaurato un procedimento penale, l'azione civile di regresso dell'INAIL nei confronti dei responsabili del fatto illecito non è soggetta al termine di decadenza (triennale) contemplato nel quinto comma dell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, atteso che quest'ultimo riguarda la pretesa risarcitoria dell'infortunato stesso o dei suoi aventi causa, alla quale non è assimilabile la pretesa risarcitoria dell'INAIL, bensì si prescrive nel termine triennale previsto dal quinto comma dell'art. 112 del D.P.R. cit., che decorre dal giorno nel quale la sentenza penale (di condanna ovvero di proscioglimento per morte dell'imputato, amnistia o prescrizione del reato) sia divenuta irrevocabile ed il cui decorso può essere interrotto secondo le norme di diritto comune.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)