Sez. 6, Sentenza n. 1264 del 03/04/1995 Cc. (dep. 07/06/1995) Rv. 201716 - 01
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Reati collegati - Sospensione dei termini - Operatività.
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale
Anche in considerazione delle finalità perseguite dalla norma eccezionale di cui all'art. 21 bis del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (di accelerazione delle indagini per fatti rientranti nell'orbita dell'organizzazione criminosa, la cui stessa esistenza determina rilevantissimo allarme sociale), la sospensione dei termini processuali da esso prevista non può non applicarsi all'intero procedimento interessato che può comprendere anche fatti i quali, allo stato delle indagini, sembrino non inquadrarsi nel reato associativo, ma che si rivelino oggettivamente collegati al reato di natura associativa, quanto meno in funzione dell'attività della ricerca delle prove. Cosicché - stante l'unicità del procedimento e delle indagini aventi come punto di riferimento un'organizzazione criminosa - deve intendersi che il legislatore non abbia ragionevolmente ritenuto di separare i tempi delle indagini in relazione alla natura, associativa o no, dei reati allo stato ipotizzati a carico di ciascun indagato, consentendo la prosecuzione, dell'intero procedimento durante il periodo feriale.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 21 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)