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Sez. U, Sentenza n. 37501 del 15/07/2010 Cc. (dep. 20/10/2010) Rv. 247994 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Nozione - Posizione del singolo indagato - Caratteri.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247994-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati. (Fattispecie relativa alla contestazione dei reati di omicidio, ricettazione e porto d'armi con l'aggravante mafiosa, nell'ambito di un procedimento nel quale, ad altri indagati, erano state mosse contestazioni di tipo associativo, sicché, per tale motivo, la Corte ha escluso potesse ritenersi operante la moratoria feriale dei termini).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)