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Sez. 3, Sentenza n. 1362 del 08/09/1970 (Rv. 347093 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA SU CIRCOSTANZA COSTITUENTE OGGETTO DI PROVA CONTRARIA IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347093-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA SU CIRCOSTANZA COSTITUENTE OGGETTO DI PROVA CONTRARIA IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*

L'art 345 cod proc civ, e ispirato al criterio dell'unitarieta della istruzione relativa ad un determinato punto controverso, il quale comporta il divieto del frazionamento dell'istruzione stessa in fasi successive. Pertanto e inammissibile in appello la prova per testi su una circostanza che apparteneva al materiale istruttorio e che costituiva oggetto di prova contraria in primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)