Sez. 3, Sentenza n. 204 del 19/01/1973 (Rv. 362016 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - SU CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLE GIA ACCERTATE - NOVITA - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - SU CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLE GIA ACCERTATE - NOVITA - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
E inammissibile in Sede di appello la prova testimoniale che, non vertendo su fatti nuovi, tende a fornire la dimostrazione di circostanze e modalita diverse da quelle risultate dalla prova esperita nel primo giudizio. (Conf 1362/70, mass n 347093).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)