Sez. 6, Sentenza n. 2312 del 15/05/2000 Cc. (dep. 12/06/2000) Rv. 220542 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Annullamento dell'ordinanza applicativa - Rimessione in libertà dell'indagato - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame - Conferma dell'ordinanza applicativa a seguito del giudizio di rinvio - Ricorso per cassazione dell'imputato - Ripristino della misura cautelare prima della decisione della Corte di cassazione - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
La rimessione in libertà dell'indagato disposta per motivi di merito dal tribunale del riesame ha efficacia immediata e, in caso di impugnazione della relativa decisione, lo "status libertatis" permane, restando immutati i presupposti di fatto, fino all'esaurimento dei giudizi di impugnazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice della esecuzione cautelare che aveva sospeso l'esecuzione della statuizione di ripristino della custodia cautelare contenuta nella ordinanza del tribunale del riesame - impugnata con ricorso per cassazione, - la quale, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione di una prima ordinanza con la quale era stato accolto il riesame, aveva confermato l'ordinanza applicativa). (V. Corte cost., ord. n. 324 del 20 luglio 1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)