Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 19/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258371 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato la cessazione di misura carceraria per decorrenza dei termini - Conferma della originaria misura custodiale da parte del tribunale investito all'esito del giudizio di rinvio - Immediata esecutività della pronuncia - Sussistenza - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del P.M., confermi l'originaria ordinanza di rigetto di istanza per la cessazione di efficacia della custodia cautelare per decorso dei termini, in un primo tempo invece accolta dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che a tale ipotesi non si estende per analogia l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)