Sez. 1, Sentenza n. 7671 del 01/08/1990 (Rv. 468445 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEPOSITO DELLE MAGGIORI SOMME LIQUIDATE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ - MANCATA RICHIESTA RELATIVA DELL'ESPROPRIATO - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEPOSITO DELLE MAGGIORI SOMME LIQUIDATE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ - MANCATA RICHIESTA RELATIVA DELL'ESPROPRIATO - IRRILEVANZA.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, delle maggiori somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione in Sede di opposizione alla stima deve essere ordinato il deposito presso la cassa depositi e prestiti, anche in Mancanza di richiesta del soggetto espropriato, quale tipica Forma prevista dal legislatore (articolo 48 e seguenti legge 25 giugno 1865 n. 2359) per concretizzare la condanna, in riferimento al procedimento espropriativo. (V 806/89, mass n 461826; (V 1197/84, mass n 433341).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)