Sez. 1, Sentenza n. 806 del 09/02/1989 (Rv. 461826 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE DI UN SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ E CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INTERESSI - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE DI UN SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ E CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INTERESSI - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ.*
Le norme che impongono l'adempimento dell'indennità espropriativa mediante versamento presso la cassa depositi e prestiti (artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni, e 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), rispondendo alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti, trovano applicazione estensiva anche con riguardo alle maggiori somme che vengano liquidate in esito al giudizio d'opposizione alla stima, ed altresì agli interessi accordati su tali somme per il periodo del ritardo nel versamento, costituendo essi accessorio del debito indennitario. (V 1197/84, mass n 433341; (V 3825/83, mass n 428745).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)