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Sez. 2, Sentenza n. 2715 del 29/10/1966 (Rv. 325182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - NOZIONE DI INSCINDIBILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - USI CIVICI -PRESENZA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DEI NATURALI, TITOLARI DI LEGITTIMAZIONE PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1966-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - NOZIONE DI INSCINDIBILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - USI CIVICI -PRESENZA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DEI NATURALI, TITOLARI DI LEGITTIMAZIONE PRINCIPALE.*

Si ha inscindibilita di cause in Sede di impugnazione, e quindi litisconsorzio, non soltanto quando si e in presenza di rapporti di diritto sostanziale che non possono essere decisi, se non nella presenza di piu persone o soggetti, ma anche allorche il litisconsorzio si e costituito per ragioni di carattere processuale, cioe per la presenza di piu parti nel giudizio di primo grado. In detta ultima ipotesi la necessita della presenza di tutti i soggetti in Sede d'impugnazione e dovuta all'esigenza di evitare giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia ed in confronto a quei soggetti che sono stati parti del giudizio. Tale principio si applica anche in materia di Usi civici, una volta che i naturali, che avevano legittimazione principale al pari del comune, siano stati presenti in giudizio in primo grado. (Cfr 4580/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)