Sez. 3, Sentenza n. 870 del 28/03/1970 (Rv. 346238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE.*
In Sede di impugnazione si ha inscindibilita e, quindi, litisconsorzio non solo quando si e in presenza di rapporti di diritto sostanziale che non possono essere decisi se non con l'intervento di piu persone o soggetti, ma anche allorche il litisconsorzio si e costituito per ragioni di carattere processuale, per la presenza, cioe, di piu parti nel precedente grado dello stesso giudizio e cio al fine di evitare la possibilita di giudicati contrastanti in ordine alla medesima materia e nei confronti di quei soggetti che sono stati parti nello stesso giudizio. (V 2715-66, massima n 325182).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)