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Sez. 3, Sentenza n. 870 del 28/03/1970 (Rv. 346238 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346238-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE.*

In Sede di impugnazione si ha inscindibilita e, quindi, litisconsorzio non solo quando si e in presenza di rapporti di diritto sostanziale che non possono essere decisi se non con l'intervento di piu persone o soggetti, ma anche allorche il litisconsorzio si e costituito per ragioni di carattere processuale, per la presenza, cioe, di piu parti nel precedente grado dello stesso giudizio e cio al fine di evitare la possibilita di giudicati contrastanti in ordine alla medesima materia e nei confronti di quei soggetti che sono stati parti nello stesso giudizio. (V 2715-66, massima n 325182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)