Sez. 4, Sentenza n. 38537 del 21/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv. 237780 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dell'alterazione - Modalità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - è inutilizzabile ex art. 191 cod.proc.pen. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)