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Sez. 4, Sentenza n. 37442 del 12/06/2003 Ud. (dep. 02/10/2003) Rv. 226257 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Accertamento del grado di intossicazione alcoolica - Risultati ematici contenuti nella documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato presso struttura ospedaliera in seguito ad incidente stradale occorso in occasione della commissione del reato - InutilizzabilitĂ  della documentazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226257-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale subito in occasione della commissione del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica (cartella clinica, reperti di laboratorio) e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso (nel ricorso, l'imputato, aveva anche dedotto la violazione degli artt. 186 cod. strad. e 379 reg. cod. strad., in relazione alle modalitĂ  di accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica, per il mancato ricorso all'analisi dell'aria alveolare espirata).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)