Sez. 2 - , Sentenza n. 28627 del 29/11/2017 (Rv. 646530 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Deposito del piego all'ufficio postale - Ritiro del piego - Sufficienza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
L'avvenuto ritiro del piego postale comporta il perfezionamento della notifica a mezzo posta poiché con la consegna dell'atto da notificare al destinatario o a un suo incaricato si realizza pienamente lo scopo dell'attività di notifica, mentre è ininfluente che tale consegna sia avvenuta nell'ufficio postale anziché nel luogo indicato sul piego postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, consegnato nell'ufficio postale a persona delegata dal legale rappresentante della società convenuta).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)