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Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005 (Rv. 584875 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Deposito del piego all'ufficio postale - Ritiro del piego - Sufficienza - Attività precedenti - Irregolarità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584875-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona (nella specie, per il destinatario) nel momento in cui il piego postale è ritirato dal destinatario o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall'agente postale le attività previste dai primi due commi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, atteso che, con la consegna del piego, contenente l'atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell'attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza che tale consegna sia avvenuta nell'ufficio postale anziché nel luogo indicato sul piego postale. (Nella specie, relativa a opposizione tardiva a convalida di sfratto, il ricorrente lamentava che nell'avviso di ricevimento non risultavano le ragioni della mancata consegna del piego nel domicilio del destinatario, avendo l'agente postale omesso di riempire l'apposita parte dell'avviso).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)