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Sez. 2, Sentenza n. 21201 del 31/10/2005 (Rv. 585248 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | IVA - Inclusione nella originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla ripetibilità del conguaglio in caso di erronea applicazione di aliquota agevolata.
Stato
decisa il 2005-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585248-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema di IVA, l'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, che, al primo comma, stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, stabilendo, al secondo comma, la nullità di ogni patto contrario, non vieta che l'I.V.A., su accordo delle parti, sia compresa nel prezzo globalmente pattuito, ma la legittimità di un tale accordo presuppone che questo non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolva unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell'imposta. Ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento della volontà delle parti nel concordare un prezzo della vendita del bene determinato comprendendo in esso anche l'ammontare dell'imposta, pur nell'incertezza circa l'aliquota fiscale in concreto applicabile e quindi ponendo a carico del venditore il rischio sulla misura del ricavo. (Nella specie, relativa a compravendita di un autoveicolo, le parti avevano erroneamente individuato nella misura ridotta del 4 per cento l'onere tributario, sul presupposto, rivelatosi poi infondato, che l'acquirente beneficiasse di un'agevolazione; la S.C. in applicazione dei principi di cui sopra, ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del venditore volta a recuperare il conguaglio di imposta, precisando anche che non veniva in rilievo la disciplina dettata a tutela del contraente incorso in errore di diritto nella stipulazione di un contratto, applicabile solo in caso di esercizio dell'azione di annullamento da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 1429 n. 4 cod. civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429 n. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)