Sez. 2, Sentenza n. 16007 del 14/11/2002 (Rv. 558471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | IVA - Inclusione nella originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Ammissibilità - Condizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
In tema di IVA, l'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, che, al primo comma, stabilisce che il soggetto che effettiva la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, stabilendo, al secondo comma, la nullità di ogni patto contrario, non vieta che l'I.V.A., su accordo delle parti, sia compresa nel prezzo globalmente pattuito, sempre che l'imposta venga pagata allo Stato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)