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Sez. U, Sentenza n. 8276 del 10/10/1994 (Rv. 488055 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative - Adozione di provvedimenti d'urgenza da parte del giudice ordinario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488055-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il giudice ordinario ha il potere di adottare provvedimenti di urgenza, con funzione cautelare e strumentale, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., solo nell'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali e non può, quindi, esercitare tale potere a tutela di posizioni soggettive inerenti ad un rapporto di pubblico impiego devolute alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 7 comma secondo legge n. 1034 del 1971).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)