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Sez. 1, Sentenza n. 1242 del 21/02/1980 (Rv. 404738 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITA DI CIRCOSTANZE TENUTE PRESENTI DALL'AUTORE DELL'ATTO MA APPRESE DA FONTI ESTERNE AL DOCUMENTO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A QUERELA DIRETTA A SOSTENERE LA FALSITA DEL PRESUPPOSTO DELL'ANTERIORE NOMINA DI UN DIPENDENTE A SEGRETARIO TENUTO PRESENTE DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI UN ENTE LOCALE NEL DARE ATTO DELLA NUOVA QUALIFICA ASSUNTA DAL MEDESIMO DIPENDENTE.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404738-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITA DI CIRCOSTANZE TENUTE PRESENTI DALL'AUTORE DELL'ATTO MA APPRESE DA FONTI ESTERNE AL DOCUMENTO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A QUERELA DIRETTA A SOSTENERE LA FALSITA DEL PRESUPPOSTO DELL'ANTERIORE NOMINA DI UN DIPENDENTE A SEGRETARIO TENUTO PRESENTE DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI UN ENTE LOCALE NEL DARE ATTO DELLA NUOVA QUALIFICA ASSUNTA DAL MEDESIMO DIPENDENTE.*

La querela di falso avverso un atto pubblico e proponibile solo per rimuovere la piena prova che l'atto medesimo e idoneo a spiegare, ai sensi dell'art 2700 cod civ, sulla sua provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha formato, sulle dichiarazioni delle parti, ovvero sugli altri fatti che detto pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e, pertanto, non puo trovare ingresso al diverso fine di contestare la veridicita di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto, ma abbia apprese da fonti esterne al documento. (nella specie, il Commissario prefettizio di un ente locale, sulla base del presupposto dell'anteriore nomina di un dipendente a segretario, aveva dato atto dell'assunzione della nuova qualifica da parte del dipendente stesso. La SC, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la proponibilita della querela diretta a sostenere la falsita di detto presupposto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)