Sez. 1, Sentenza n. 3564 del 10/04/1987 (Rv. 452525 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO SENZA LASCIARE UN CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI TUTTA O PARTE DELLA PENSIONE CHE SAREBBE SPETTATA AL CONIUGE SUPERSTITE - SPETTANZA AL CONIUGE DIVORZIATO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 898 DEL 1970 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - CONDIZIONI - ESPRESSIONE MONETARIA DELLA ATTRIBUZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUANTIFICAZIONE "PER RELATIONEM" - SUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO SENZA LASCIARE UN CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI TUTTA O PARTE DELLA PENSIONE CHE SAREBBE SPETTATA AL CONIUGE SUPERSTITE - SPETTANZA AL CONIUGE DIVORZIATO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 898 DEL 1970 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - CONDIZIONI - ESPRESSIONE MONETARIA DELLA ATTRIBUZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - QUANTIFICAZIONE "PER RELATIONEM" - SUFFICIENZA.*
L'art. 9 secondo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), il quale consente, ove muoia l'obbligato all'assegno di divorzio, senza lasciare un coniuge superstite, che tutta o parte della pensione, che sarebbe spettata a detto coniuge superstite (non quindi della pensione goduta in vita dall'obbligato), possa essere attribuita all'avente diritto a quell'assegno, non richiede che il giudice, nell'avvalersi di tale potere, dia un'espressione monetaria della disposta attribuzione, essendo sufficiente una quantificazione di essa "per relationem", con riferimento all'intera entità o ad una quota percentuale dell'indicata pensione. (V 5521/83, mass n 430454).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)