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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9207 del 03/04/2019 (Rv. 653400 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro - Base imponibile - Cessione di azienda avente ad oggetto servizi pubblici essenziali - Valore di avviamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653400-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, nel caso di cessione di azienda avente ad oggetto servizi pubblici essenziali deve essere escluso dalla base imponibile il valore dell'avviamento commerciale, in quanto incompatibile con la disciplina in tema di cessazione anticipata della concessione di servizi pubblici recata dall'art. 10 del d.P.R. n. 168 del 2010, che fissa la regola della gratuità della cessione tra gestore succeduto e gestore subentrante, stabilendo che la cessione avvenga al valore netto di valutazione delle infrastrutture e dei beni strumentali. (Fattispecie relativa a cessione di ramo di azienda esercente servizio idrico in ambito locale).

Riferimenti normativi: DPR 07/09/2010 num. 168 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)