Sez. 5 - , Sentenza n. 25448 del 12/10/2018 (Rv. 650748 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Cessione di azienda - Considerazione dell'avviamento - Necessità - Cessione di attività di rivendita di generi di monopolio - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di cessione d'azienda deve essere considerato nel valore della stessa, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, e calcolato secondo i parametri dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'avviamento commerciale, ossia la capacità di profitto dell'azienda trasferita: tale principio opera anche nell'ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali ex art. 31 della l. n. 1293 del 1957, non impedisce la cessione dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria che sarà valida sino all'eventuale revoca della concessione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1957 num. 1293 art. 31, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 21 com. 4, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)