Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 01/07/1985 Cc. (dep. 18/07/1985) Rv. 170151 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZE PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - COMPETENZA IN TEMA DI EMISSIONE DI ASSEGNO A VUOTO - CONCETTO DI REATO PIÙ GRAVE - REATO DI PARI GRAVITÀ EDITTALE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA PREVENZIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZE PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - COMPETENZA IN TEMA DI EMISSIONE DI ASSEGNO A VUOTO - CONCETTO DI REATO PIÙ GRAVE - REATO DI PARI GRAVITÀ EDITTALE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA PREVENZIONE.*
Il maggior importo di un assegno rispetto ad altri può di per sè valere unicamente al fine di stabilire, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., quale sia la violazione più grave in concreto; mentre, per la Determinazione della Competenza, deve intendersi per "reato più grave" quello per il quale è prevista dalla legge, per il titolo o per le circostanze aggravanti, una pena più grave. Ne consegue che, al fine di individuare il giudice competente, in tali ipotesi, il criterio da seguire, allorché i reati siano edittalmente di pari gravità e manchi un sicuro accertamento della priorità di uno di essi rispetto agli altri, è quello sussidiario della prevenzione, secondo l'ordine graduale stabilito dall'art. 40 cod. proc. pen.. (V mass n 151282; (V mass n 163069).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 39, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)