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Sez. 5, Sentenza n. 11025 del 24/11/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151282 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO CONTINUATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI EMISSIONE DEL PRIMO ASSEGNO - NUMERO E IMPORTO DEGLI ASSEGNI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151282-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO CONTINUATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI EMISSIONE DEL PRIMO ASSEGNO - NUMERO E IMPORTO DEGLI ASSEGNI - IRRILEVANZA.*

In caso di reato continuato è competente per territorio il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave in caso di pari gravità il primo reato, intendendosi per reato più grave solo quello che per titolo o circostanze risulti di maggiore gravità. Pertanto, ove si tratti di emissione continuata di assegni a vuoto, e in relazione a ciascuna emissione sia stata contestata l'aggravante del caso più grave, la Competenza appartiene al giudice del luogo in cui fu emesso il primo assegno, a nulla rilevando il fatto che il maggior numero di assegni sia stato emesso altrove, né l'importo dei singoli assegni, del quale si deve tener conto solo per stabilire quale sia la violazione più grave agli effetti della continuazione. (Conf mass n 146337, ed ivi citate; (Conf mass n 139892).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)