Sez. 3, Sentenza n. 41055 del 01/10/2025 Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289087-02
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Corrispondenza - Sequestro e analisi - Ruolo della polizia giudiziaria - Limiti e condizioni - Individuazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di mezzi di ricerca della prova, il disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, opera solo nella fase di apprensione, ma non impedisce che, dopo la legittima apposizione del vincolo per effetto del decreto del pubblico ministero, l'analisi tecnica del materiale sia svolta da un consulente appositamente incaricato o dalla polizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copia integrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili i messaggi "WhatsApp" estrapolati dalla "copia lavoro" integrale del dispositivo elettronico oggetto di sequestro, selezionati ad opera della polizia giudiziaria secondo le direttive del pubblico ministero).
Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)