diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31180 del 21/05/2024 Cc. (dep. 30/07/2024) Rv. 286773-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Sequestro probatorio di telefoni cellulari annullato dal tribunale del riesame - Ordine di restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti - Decreto di ispezione informatica adottato dal pubblico ministero prima della restituzione - Illegittimità - Sussistenza - Conseguenze - “Inutilizzabilità patologica” dei dati - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286773-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato il venir meno del potere dell'organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che le "chat" in tal modo acquisite, con violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza presidiata ex art. 15 Cost., sono affette da "inutilizzabilità patologica" ai fini cautelari). (Vedi: Sez. Unite. n. 5021 del 1996, Rv. 204644-01).

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)