Sez. 2, Sentenza n. 13396 del 23/03/2011 Cc. (dep. 01/04/2011) Rv. 250047 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi - Elemento oggettivo - Marchio cosiddetto tridimensionale - Idoneità distintiva rispetto al prodotto o servizio cui si riferisce - Necessità - Criteri - Indicazione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 cod. pen.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)