Sez. 2, Ordinanza n. 4217 del 20/11/2009 Cc. (dep. 02/02/2010) Rv. 245895 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi - Fase cautelare - Indagine sulla validità sostanziale del marchio - Necessità - Esclusione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
Il presupposto cautelare del "fumus commissi delicti" nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale. (Nella specie, il tribunale del riesame, sindacando incidentalmente come irregolare la registrazione del marchio comunitario del "cubo di Rubik" come marchio di forma, aveva annullato il decreto di sequestro del P.M.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474, Legge 23/07/2009 num. 99 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/2009 num. 99 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)